CONTATTI CHI SIAMO DOVE SIAMO UFFICIO STAMPA PRIVACY
GIOVANI PRIVATI AZIENDE
  Home > Privacy
  PRIVACY  


Art.153. (Il Garante)

  • Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione..

  • Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

  • I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di

  • Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere con-fermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

  • All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

  • Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

  • Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.


   indietro
BPM e la privacy
Richiesta informazioni
 
 
 
ALTRI CONTENUTI